IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
    IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
   Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla
cessazione  dell'impiego  dell'amianto  ed in particolare l'art.   6,
comma 3;
   Visto il decreto ministeriale datato 6 settembre 1994, concernente
normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3
e dell'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n.  257,  relativa
alla  cessazione  dell'impiego dell'amianto dettante disposizioni per
la valutazione del  rischio,  il  controllo,  la  manutenzione  e  la
bonifica  dei  materiali  contenenti amianto presenti nelle strutture
edilizie;
   Visto il documento tecnico predisposto dalla  Commissione  per  la
valutazione  dei  problemi  ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge  medesima,  ai
sensi  dell'art.  5,  comma  1,  lettera  f), concernenti normative e
metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la
manutenzione e la bonifica dei mezzi mobili rotabili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Gli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi
quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati  in  base
alle  normative  e  metodologie  tecniche,  riportate  in allegato al
presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.